Abitazione principale e Locazione per una porzione d’anno o dell’immobile

Ai fini IMU, un immobile è considerato abitazione principale solo se il proprietario vi ha sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale; l’agevolazione spetta anche se una parte dell’immobile è locata o utilizzata promiscuamente per l’attività professionale.

L’effetto sostitutivo dell’IMU rispetto all’IRPEF riguarda solo le abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), mentre per le altre abitazioni principali, esenti da IMU, continua ad applicarsi la deduzione IRPEF prevista dal TUIR.