Il contribuente che intende ravvedere la violazione da omessa o infedele fatturazione deve tenere presente che, per le violazioni commesse dall’1.9.2024:
- la sanzione è pari al 70% dell’IVA con minimo di 300,00 euro per operazione, oppure da 250,00 euro a 2.000,00 euro se non c’è stato effetto sulla liquidazione IVA (art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97);
- se l’errore è recepito in dichiarazione, c’è una ulteriore sanzione del 70% dell’IVA con minimo di 150,00 euro, ridotta al 50% se viene presentata una integrativa prima del controllo fiscale (art. 5 co. 4 e 4.1 del DLgs. 471/97);
- se il ravvedimento avviene prima della dichiarazione annuale, occorre ravvedere anche la violazione in tema di tardivo versamento dell’IVA derivante dall’irregolare fatturazione (risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 15.6.2022).
Per individuare il momento in cui è commessa la violazione vanno considerate le disposizioni in materia di Fattura Elettronica e in particolare:
– la data nella Fattura Elettronica rappresenta la data di effettuazione dell’operazione mentre la data di emissione corrisponde a quella di invio al SdI;
– la fattura immediata può essere emessa (invio al SdI) entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; il termine di 12 giorni si applica anche per i soggetti esonerati dalla Fattura Elettronica (medici, veterinari, ecc.).
Il mancato invio al SdI configura la violazione di omessa fatturazione. La violazione di omessa fatturazione si realizza a decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere inviata al SdI e dunque, nel caso di fattura immediata, dal 13° giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione.
L’omessa fatturazione si determina anche in caso di scarto della fattura da parte del SdI. In tal caso il contribuente deve inviare la fattura corretta entro 5 giorni dalla notifica dello scarto.