Agevolazione prima casa per chi vive all’estero: quando è possibile ottenerla

L’agevolazione “prima casa” consente di acquistare un immobile con una tassazione ridotta (imposta di registro al 2% invece che al 9%, oppure IVA al 4% nei casi di acquisto da impresa).
Tra i requisiti principali previsti dalla normativa vi è normalmente quello della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, oppure l’impegno a trasferirla entro 18 mesi dal rogito.

Negli ultimi anni il legislatore ha tuttavia introdotto alcune eccezioni per i soggetti trasferiti all’estero, al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei cittadini dell’Unione europea.

La disciplina speciale per chi si trasferisce all’estero per lavoro

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2 del DL 69/2023, oggi è possibile accedere all’agevolazione prima casa anche se si vive all’estero, senza l’obbligo di trasferire la residenza in Italia, purché ricorrano determinate condizioni.

In particolare, il beneficio può essere applicato quando:

  • il contribuente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro;
  • ha risieduto oppure svolto attività lavorativa in Italia per almeno cinque anni prima del trasferimento;
  • l’immobile acquistato si trova nel Comune di nascita oppure nel Comune in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento all’estero.

In queste situazioni il contribuente può acquistare l’abitazione usufruendo delle imposte ridotte previste per la prima casa anche se continua a risiedere all’estero.

Restano valide le altre condizioni dell’agevolazione

Anche per i soggetti trasferiti all’estero restano comunque applicabili gli altri requisiti previsti dalla normativa “prima casa”. In particolare:

  • l’acquirente non deve essere titolare di altri immobili nel medesimo Comune;
  • non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di altri immobili acquistati con l’agevolazione prima casa.

Trasferimento all’estero per motivi diversi dal lavoro

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che la disciplina speciale riguarda esclusivamente i contribuenti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

Di conseguenza, chi si è trasferito all’estero per motivi diversi (ad esempio studio, scelta personale, pensionamento o trasferimento familiare) non può applicare le regole agevolative speciali.

In questi casi l’agevolazione prima casa potrà essere comunque richiesta, ma solo rispettando le condizioni ordinarie, tra cui l’obbligo di trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.