Spese di rappresentanza nelle imprese di nuova costituzione

Le imprese di nuova costituzione possono sostenere spese di rappresentanza anche prima di conseguire i primi ricavi.

Per queste imprese è prevista una disciplina specifica che consente di rinviare la deduzione delle spese sostenute nei periodi antecedenti al conseguimento dei primi ricavi. Tali costi potranno essere dedotti nell’esercizio in cui vengono realizzati i primi ricavi e, se necessario, in quello successivo, nei limiti del plafond disponibile.

La disciplina riguarda le imprese effettivamente nuove, che avviano una nuova iniziativa produttiva. Restano invece escluse, ad esempio, le società costituite per proseguire attività già esercitate da altri soggetti mediante cessione o conferimento d’azienda.

Ai fini del calcolo del limite di deducibilità rilevano i ricavi e i proventi della gestione caratteristica dell’impresa.

Le spese non ancora dedotte devono inoltre essere monitorate nel quadro RS del modello REDDITI:

  • rigo RS101 per le società di capitali;
  • rigo RS26 per le società di persone;
  • rigo RS28 per le persone fisiche.

Per le start-up è quindi importante conservare evidenza delle spese di rappresentanza sostenute nei primi esercizi, così da poterle recuperare fiscalmente quando l’attività inizierà a generare ricavi.